CODICE ETICO

Articolo 1 – Oggetto

 

Il Codide Etico della A.S.D. Dopla, proposto ed approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, individua l’insieme dei valori che costituiscono l’etica sociale e reca i principi guida nonché le direttive fondamentali cui devono essere conformate le attività sociali e i comportamenti di tutti coloro ai quali si applica il presente Codice, nell’ambito delle rispettive competenze e in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione della società.

In nessun modo la convinzione di agire nell’interesse o vantaggio della società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice.

 

Articolo 2 – Finalità

 

Il presente Codice contribuisce a garantire che l’attività svolta dalla A.S.D. Dopla ed i comportamenti dei soggetti ai quali si applica siano posti in essere nel rispetto dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza. 

 

Articolo 3 – Ambito di applicazione

 

Le norme del Codice si applicano senza eccezione a tutti i collaboratori nonché alle persone fisiche o giuridiche che collaborino con la società ovvero a chiunque intrattenga qualsiasi altro rapporto che comporti una prestazione d’opera o una fornitura, ancorché temporanea.

Tali norme si applicano inoltre a tutti i soci ed a tutte le persone fisiche o giuridiche che rivestono funzioni di rappresentanza della società.

 

Articolo 4 – Natura delle disposizioni e modalità di applicazione

 

Le regole di condotta contenute nel presente Codice enunciano i principi che ispirano il comportamento dei soci che, nel rispetto delle leggi civili e penali vigenti, si impegnano ad osservarle in tutte le attività svolte in nome e per conto della società.

Una copia del presente codice viene consegnata a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 5 – Principi generali di politica sociale

 

Tutti i fatti di gestione devono essere adeguatamente documentati al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza dell’operazione in parola, di come siano state osservate le disposizioni di legge in materia nonché i principi contabili dettati dagli organismi preposti.

La selezione dei fornitori, degli sponsor, le determinazioni delle condizioni d’acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali vengono svolti in osservanza di quanto sopra.

La selezione, la formazione e la gestione del personale e dei collaboratori sono effettuati secondo principi di merito, di competenza e di professionalità senza discriminazione alcuna.

La selezione dei collaboratori esterni viene effettuata secondo i criteri già enunciati, tra persone e imprese con buona reputazione che saranno chiamate ad attenersi ai principi ed alle direttive del presente Codice e la definizione di detti rapporti è condizionata al rispetto ed all’osservanza degli stessi.

L’educazione sportiva dei minori, l’attenzione nei confronti degli atleti disabili e non vedenti, la tutela delle pari opportunità, la prevenzione di ogni forma di inquinamento e la salute e la sicurezza delle attività sociali, con particolare riferimento alla normativa antidoping, sono considerate un impegno prioritario.

 

 

Articolo 6 – Principi generali di comportamento

 

Tutti i soci devono essere a conoscenza della normativa che disciplina lo svolgimento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti. Qualora ci fossero dubbi su come procedere i chiarimenti verranno richiesti al Presidente, o al Responsabile di Settore. In caso di dubbi la questione verrà posta all’attenzione del Consiglio Direttivo della Società.

Non è consentito abusare della propria posizione, ruolo o poteri all’interno della società né tantomeno compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, così come omettere o ritardare atti d’ufficio per l’indebito conseguimento di denaro od altra utilità per sé o per altri.

Tutti devono tenere nell’ambito delle attività espletate un comportamento consono alle funzioni della società, improntato a criteri di rispetto, lealtà, probità e non prevaricazione, evitando atteggiamenti che possano creare disagio e garantendo sia all’interno della società, sia nei rapporti con i terzi un comportamento collaborativo, improntato alla cortesia, ed alla trasparenza, sempre nei limiti di riservatezza enunciati nel successivo articolo 8.

Tutti coloro che hanno rapporti verso l’esterno, nel caso, informano adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi posti dal presente Codice, esigendo il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività.

Le comunicazioni effettuate a terzi devono essere preventivamente autorizzate e qualora costituiscano risposte riguardanti competenze e funzioni proprie della A.S.D. Dopla devono essere adeguatamente motivate e documentate.

Non è consentito utilizzare per fini privati informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si dispone per ragioni d’ufficio o dei rapporti professionali intrattenuti, salvo specifica autorizzazione in tale senso del Presidente o del Responsabile di Settore.    

 

Articolo 7 – Dovere di imparzialità

 

Tutti devono operare con imparzialità e devono assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i procedimenti societari.

 

Articolo 8 – Conflitto di interessi

 

Deve intendersi per conflitto di interessi ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, si vedano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (familiari, amici, conoscenti) o di organizzazioni di cui si è amministratori o dirigenti, che possano far venir meno il dovere di imparzialità.

E’ quindi necessario astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o procedimenti o a qualsiasi altra attività che possa generare conflitto di interessi.

Coloro i quali partecipano a qualunque titolo e nell’interesse della A.S.D. Dopla a organizzazioni, associazioni, società o comitati, devono astenersi dalle decisioni che coinvolgano l’interesse proprio o societario se non in linea con quanto preventivamente definito dalla società.

E’ necessario astenersi dall’intraprendere rapporti professionali con soggetti nei confronti dei quali si abbia obbligo di neutralità e imparzialità ed in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di opportunità o convenienza.

In caso di contatti con soggetti operanti direttamente o indirettamente nello stesso settore della A.S.D. Dopla e questi siano propedeutici all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro  o forme di collaborazione o consulenza, e qualora da ciò derivino questioni di conflitto di interessi è necessario informare preventivamente il Presidente o il Responsabile di Settore.

Fermo restando il proprio diritto di partecipare ad attività di altro genere per il proprio miglioramento professionale ed economico, qualora detti rapporti siano tenuto con soggetti che abbiamo interessi in attività o decisioni inerenti l’ufficio o il settore di appartenenza è necessario comunicarlo alla società, qualora detto impegno possa dar luogo a conflitto di interessi.

 

Articolo 9 – Dovere di riservatezza

 

Non è consentito rendere noto a soggetti esterni alla società contenuti, effetti, termini o ambiti di applicazione di provvedimenti o determinazioni prima che gli stessi siano stati formalizzati e formalmente comunicati alle parti interessate.

Non è altresì consentito divulgare e usare impropriamente informazioni o qualunque altro genere di notizia che abbia carattere di riservatezza.

L’accesso ai documenti interni è consentito nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Non è consentito intrattenere rapporti riguardanti le attività societarie con organi di stampa o altri mezzi di comunicazione, senza espressa autorizzazione.

Non è consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicazioni al pubblico che possano ledere o mettere in cattiva luce l’operato della società.

 

Articolo 10 – Attività collaterali

 

Le strutture ed i beni in uso alla A.S.D. Dopla sono destinati all’espletamento delle funzioni assegnate.

Non è consentito svolgere attività che possano in qualche modo ledere l’immagine della società o essere in contrasto con quanto previsto dal presente codice.

 

Articolo 11 – Attuazione e controllo

 

Tutti coloro a cui si applica il presente codice sono tenuti a conoscerlo e a contribuire alla sua attuazione ed al suo miglioramento segnalando eventuali carenze.

Le verifiche in ordine ad ogni violazione del presente Codice spettano al Consiglio Direttivo che si riserva ogni determinazione in merito.